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Si avvisa la popolazione dell'obbligo di taglio alberi e siepi a carico dei proprietari dei fondi confinanti le strade.

Provvedimenti a carico dei proprietari per il taglio di alberi, erba, siepi, rami, arbusti, posizionamento recinzioni e mantenimento ripe dei fondi lungo le strade pubbliche o di uso pubblico.

Data:
Lunedì, 26 Agosto 2024
Si avvisa la popolazione dell'obbligo di taglio alberi e siepi a carico dei proprietari dei fondi confinanti le strade.

Descrizione


                                                                                                  IL SINDACO

DATO ATTO che ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia i proprietari dei fondi laterali alle strade pubbliche, sia a valle che a monte delle medesime, sono obbligati:
• a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere, invadere o danneggiare le strade oltre che non limitare la visibilità ed il transito delle strade comunali,
• a tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il ciglio stradale ovvero che nascondono o limitano la visibilità dei segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade,
• a tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, oltre ad asportare periodicamente alberi, ramaglie e terreno caduti nella cunetta stradale o sul sedime stradale dai propri fondi per effetto di intemperie e per qualsiasi altra causa;
• a mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada; andando ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
• rimuovere qualsivoglia elemento che abbia funzioni di recinzione (genericamente costituite da paletti metallici, reti e/o fili) posti lungo le banchine stradali, installati sia per la delimitazione dei fondi agricoli destinati al pascolo oppure per la delimitazione delle proprietà che costituiscono intralcio allo svolgimento delle operazioni di trinciatura delle banchine stradali, riposizionandoli a distanza non inferiore a mt. 1,00 dal ciglio stradale ed in ogni caso sul lato opposto dei fossi stradali, fatti salvi i casi in cui non sia prescritta una distanza maggiore;
DATO ATTO che l’obbligo permane nei confronti dei proprietari dei fondi laterali alle strade pubbliche indipendentemente dall’emissione di ogni provvedimento;
VISTI gli artt. n. 15 (Atti vietati), n. 16 ( Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati), n. 17 (Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati), n. 18 (Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati), n. 29 (Piantagioni e siepi), n. 31 (Manutenzione delle ripe), n. 210 – comma 2 – Lett. a) (Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale), n. 211 (Sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e loro ss.mm.ii., che dettano norme relative, tra l’altro, alla distanza da osservare per le siepi e le piantagioni, in relazione all’altezza delle stesse ed alla tipologia di strada;
VISTO l’art. 29 del D. lgs. n. 285 del 30.04.1992 che recita: “I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada ed a tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessaria. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.”;
ACCERTATO che, in molti casi, ai bordi delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico risulta abbondante lo sviluppo di piante e/o siepi che protendono con tronchi, rami, fronde e foglie verso la sede stradale stessa, invadendola e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica, e che, in particolare in occasione
di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e nevicate, in caso di caduta possono rappresentare altresì un pericolo per la circolazione stradale;
RILEVATO inoltre che le ramificazioni delle alberature ad alto fusto, poste su proprietà privata nei pressi della sede stradale, in alcuni casi coprono gli impianti di pubblica illuminazione, creando pericolo a causa della scarsa luminosità artificiale residua;
RICORDATO inoltre che in caso di incidente o danneggiamento a terzi causato dalla caduta sulla sede stradale di materiale vario (detriti, terra, rami, tronchi, ecc.) provenienti dai terreni privati confinanti con la strada interessata, le responsabilità civili e penali graveranno sui soggetti tenuti alla cura delle aree stesse quale responsabili o corresponsabili del danno;
RITENUTO per quanto sopra di assumere i necessari provvedimenti affinché tutti i proprietari frontisti stradali procedano a mantenere regolate le siepi, le alberature ed ogni altro tipo di vegetazione al fine di garantire la visibilità stradale e la sicurezza della circolazione prevenendo i potenziali pericoli per la circolazione veicolare e pedonale sulle strade pubbliche o ad uso pubblico;
RITENUTO inoltre di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è rivolto;
VISTI gli artt. 892, 893, 896 e 2043 del Codice Civile;
                                                                                             DIFFIDA

i proprietari dei fondi confinanti e/o limitrofi con tutte le strade comunali e/o vicinali ad uso pubblico, di provvedere, entro TRENTA GIORNI dalla data della presente, ad effettuare tutte le opere necessarie alla manutenzione delle aree confinanti con le suddette strade ed in particolare:
• a tagliare le piante ed i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il ciglio stradale ovvero che nascondono o limitano la visibilità dei segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade,
• a tenere permanentemente regolate le siepi e le alberature, ivi comprese le piante di alto fusto, in modo da non restringere, invadere o danneggiare le strade oltre che non limitare la visibilità ed il transito sulle strade,
• a tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, oltre ad asportare periodicamente alberi o ramaglie di qualsiasi specie e/o dimensioni ed il terreno caduti dai propri fondi, per effetto di intemperie e per qualsiasi altra causa, nelle pertinenze stradali, nelle cunette stradali o sul sedime stradale,
• a porre in essere tutte le occorrenti attività al fine di garantire la visibilità e la sicurezza della circolazione, anche pedonale, assicurando la piena visibilità e leggibilità della segnaletica stradale dalla distanza e con l’angolazione necessaria;
• a mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada; andando ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi,
• rimuovere qualsivoglia elemento che abbia funzioni di recinzione (genericamente costituite da paletti metallici, reti e/o fili) posti lungo le banchine stradali, installati sia per la delimitazione dei fondi agricoli destinati al pascolo oppure per la delimitazione delle proprietà che costituiscono intralcio allo svolgimento delle operazioni di trinciatura delle banchine stradali, riposizionandoli a distanza non inferiore a mt. 1,00 dal ciglio stradale ed in ogni caso sul lato opposto dei fossi stradali, fatti salvi i casi in cui non sia prescritta una distanza maggiore;
RAMMENTA ALTRESÌ
che in caso di incidenti causati da incuria del fronte strada, le responsabilità civili e penali graveranno sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree.

Moncucco Torinese, 26.08.2024                                                                                                         Il Sindaco
                                                                                                                                                       BARGETTO Daniele Giuseppe*
                                                                                                                                                               [Firmato digitalmente]
* Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Le copie su supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto l’originale da cui sono tratte solo se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata – nelle forme di legge – da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.


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Ultimo aggiornamento

23/09/2024 16:21




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